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S T A T U T O

ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE E AMBITI DI RAPPRESENTANZA

1. La "AZIENDITALIA - CONFEDERAZIONE NAZIONALE PER LO SVILUPPO E L'ASSISTENZA ALLE IMPRESE" - è l'espressione nazionale unitaria dei soggetti imprenditoriali e professionali che operano in tutti i settori economici e del terziario, organizzati e non in forma associativa.
2. La confederazione costituisce il sistema di rappresentanza e tutela dei soggetti di cui al primo comma.
3. L'adesione alla Confederazione comporta l'osservanza del presente Statuto e la piena accettazione dei suoi principi.
4. La Confederazione ha durata illimitata
5. La Confederazione non ha fini di lucro né vincoli politici. Ha sede in Monte di Procida (NA) e può istituire delegazioni e uffici sia in Italia che all'estero, secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 16.

ARTICOLO 2
SCOPI

1. La Confederazione si propone :
a) la tutela e la rappresentanza dei settori economici e professionali che in essa si organizzano, nei confronti delle istituzioni pubbliche e private, nonché delle organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali, anche a livello internazionale;
b) la valorizzazione degli interessi economici e sociali degli associati ed il riconoscimento del ruolo sociale degli stessi.
2. In vista di tali scopi, essa è impegnata a svolgere, in particolare, le seguenti funzioni:
a) promuovere la formazione imprenditoriale e l'elevazione culturale degli associati e degli addetti ai settori rappresentati;
b) divenire interlocutore privilegiato del mondo economico, stabilendo rapporti con le realtà più rappresentative, quali associazioni di categoria, sindacati, camere di commercio, ministeri;
c) raccogliere informazioni, redigere relazioni, promuovere e organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni, su temi di interesse nazionale e internazionale, effettuare e partecipare a programmi di ricerca scientifica, tecnologia, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento, anche con riferimento ai servizi alle imprese, alle tecniche progettuali, organizzative e finanziarie;
d) favorire lo sviluppo delle strutture economiche, anche attraverso forme di collaborazione e di interscambio commerciale e professionale tra gli associati;
e) stipulare convenzioni per conseguire migliori condizioni contrattuali in tutti i settori di attività di interesse della Confederazione e degli associati;
f) assistere e coordinare gli associati e le associazioni aderenti nelle attività di tutela e promozione, secondo i rispettivi ambiti di competenza;
g) promuovere la costituzione di istituti, società, associazioni ed enti, di qualsiasi natura giuridica, finalizzati allo sviluppo dei settori e degli associati rappresentati, alla formazione professionale, nonché all'assistenza tecnica, finanziaria, previdenziale, sociale culturale delle stesse;
h) sostenere, promuovere, organizzare e gestire mezzi di comunicazione ed attività editoriali (con esclusione della pubblicazione di quotidiani) ed informative, utilizzando ogni mezzo tecnologico;
i) esercitare ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi e disposizioni di Autorità pubbliche o da deliberazioni dei propri organi.
La confederazione potrà prestare la sua collaborazione ad enti o associazioni per lo sviluppo di iniziative dirette alla realizzazione dei suoi scopi o che si inquadrino negli stessi; potrà, inoltre, perseguire i suoi scopi mediante il collegamento con altre associazioni, giuridicamente autonome rispetto ad essa, le quali perseguano la realizzazione degli scopi nell'ambito di più ristrette circoscrizioni territoriali, o in rapporto a differenziate categorie di associati o a distinti settori di attività. In tal caso, la confederazione non risponderà delle obbligazioni assunte dalle associazioni ad essa collegate. Al fine di regolare i rapporti con le associazioni collegate, la confederazione potrà stipulare specifiche convenzioni, le quali potranno anche stabilire forme di sovvenzione, con i propri fondi, alle associazioni collegate, con facoltà di impartire direttive alle stesse.

ARTICOLO 3
SOCI

1. La confederazione è costituita da:
a) Soci Fondatori: coloro che ne hanno promosso la costituzione;
b) Soci Onorari: persone fisiche di riconosciuto prestigio in ambito economico, accademico, giuridico, diplomatico e dei servizi, sia nazionali che internazionali;
c) Soci partner: persone fisiche e giuridiche, opinion leader, istituzioni e altri enti di altro profilo, nazionali ed internazionali, che aderiscono e favoriscono gli scopi primari della Confederazione, vitalizzandone i fini istituzionali;
d) Soci Benemeriti:persone fisiche che abbiano acquisito particolare benemerenze nei confronti della Confederazione;
e) Soci Confederati: associazioni di liberi professionisti e di categoria che operano in tutti i settori economici del terziario;
f) Soci Collegati: persone fisiche e giuridiche aderenti alle singole associazioni Confederate;
g) Soci effettivi: soggetti imprenditoriali e professionali che operano in tutti i settori economici e del terziario, non organizzati in forma associativa;
h) Soci Operatori:soggetti imprenditoriali e professionali non organizzati in forma associativa che operano in tutti i settori economici e del terziario, residenti in aree di particolare interesse per la confederazione;
i) Soci Ordinari:persone fisiche e giuridiche non organizzate in forma associativa;
j) Soci Aggregati: persone fisiche e giuridiche dipendenti e/o clienti dei Soci Effettivi.
2. I Soci Fondatori, i Soci Onorari, i Soci Partner e i Soci Benemeriti, nominati con delibera del Consiglio Direttivo Confederale, non sono tenuti al versamento dei contributi periodici, ma possono comunque contribuire alla dotazione dei fondi della Confederazione. I Soci Onorari ed i Soci Partner non hanno diritto di voto nelle Assemblee, cui possono partecipare quali osservatori.
3. I Soci effettivi, i Soci Operatori, i Soci Ordinari e i Soci Confederati, ammessi dal consiglio direttivo Confederale a suo insindacabile giudizio, sono tenuti al versamento dei contributi periodici stabiliti per ciascuna categoria.
4. i Soci Collegati e i Soci Aggregati non possono far parte del Consiglio Direttivo. Essi non sono tenuti al versamento dei contributi periodici ed usufruiscono dei servizi forniti dalla confederazione, salve le eventuali limitazioni deliberate dal Consiglio.


ARTICOLO 4
ADESIONE ALLA CONFEDERAZIONE

1. Possono fare parte della Confederazione tutte le persone fisiche e giuridiche, senza distinzione di nazionalità o cittadinanza, che in forma singola od organizzate in Associazione:
a) accettano lo statuto della Confederazione;
b) rispettano le regole di comportamento previste dal presente statuto e dall'eventuale regolamento;
c) contribuiscono con la partecipazione attiva e, ove previsto, con le quote associative, alla vita ed allo sviluppo del sistema Confederale.
2. Il regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Confederale armonizza le procedure di adesione, avendo presenti le esigenze di semplificazione e di flessibilità del sistema.
3. Contestualmente alla domanda di adesione deve essere effettuato il deposito di somma pari alla relativa quota, che sarà restituita in caso di mancato accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo Confederale.

ARTICOLO 5
ADESIONE DEI SOCI CON
FEDERATI

1. L'adesione dei Soci Confederati alla Confederazione è deliberata dal Consiglio Direttivo Confederale, il quale decide con giudizio insindacabile e senza obbligo di motivazione.
2. L'adesione comporta il pagamento delle quote associative deliberate dal Consiglio Direttivo Confederale e l'accettazione del presente Statuto.
3. La domanda di adesione dei Soci confederati deve essere corredata da:
a) atto costitutivo e statuto della associazione richiedente;
b) elenco nominativo dei dirigenti e dei componenti degli organi associativi;
c) elenco nominativo dei propri associati.

ARTICOLO 6
RAPPORTI TRA ASSOCIATI ED ASSOCIAZIONI CONFEDERATE

1. La partecipazione alla Confederazione si realizza direttamente o mediante l'adesione ad una delle Associazioni Confederate.
2. All'atto dell'adesione si verifica contestualmente l'inquadramento nella Associazione Confederata e nella Confederazione.
3. L'adesione è riconosciuta a tutti gli effetti dal sistema Confederale.
4. Ogni Associazione Confederata deve fornire l'elenco aggiornato dei propri associati.
5. Le modalità per l'attuazione del presente articolo sono determinate dal Consiglio direttivo Confederale.

ARTICOLO 7
RAPPORTI TRA ASSOCIAZIONI CONFEDERATE E CONFEDERAZIONE

1. Gli statuti delle Associazioni Confederate devono essere compatibili con quello della Confederazione
2. Eventuali controversie nei rapporti tra associazioni Confederate e Confederazione, saranno deferite al consiglio direttivo confederale nei termini del presente Statuto.
3. La confederazione ha diritto di compensare i debiti contributivi o di altra natura delle Associazioni Confederate nei suoi riguardi, con i crediti o le somme di loro pertinenza disponibili presso la Confederazione.

ARTICOLO 8
RUOLO DEGLI ENTI COLLEGATI

1. La confederazione può promuovere la formazione di Enti, Organismi e società, esercitando su di essi un'azione di indirizzo finalizzata a:
a) collegarne la strategia e le attività con gli obiettivi della confederazione;
b) assicurare, attraverso di essi, un grado elevato di efficienza nei servizi agli associati ed alle strutture.

ARTICOLO 9
RUOLO DELLA CONFEDERAZIONE

1. La Confederazione:
a) esprime le linee di indirizzo per tutti gli associati e ne coordina l'attuazione;
b) assicura la ripartizione delle risorse straordinarie e dei benefici ad essa riconosciuti, avendo riguardo a contemperare i diritti di ciascuno e gli obiettivi del Sistema Confederale,
c) cura la formazione dei Quadri Direttivi del Sistema Confederale;
d) promuovere studi e ricerche in materia di politica economica;
e) stipula contratti e accordi nazionali ed internazionali con Enti, Istituti e Società di qualsiasi natura giuridica, finalizzati allo sviluppo dei settori rappresentati, alla formazione professionale, alla prestazione di servizi, nonché all'assistenza e consulenza tecnica, finanziaria, legale;
f) realizza la forza rappresentativa necessaria alla risoluzione dei problemi degli associati.
2. Per il più efficace espletamento del proprio ruolo, la confederazione può decentrare le funzioni di cui alle lettere c) e d) del primo comma, alle Associazioni confederate e alle relative strutture.

ARTICOLO 10
ASSEMBLEA CONFEDERALE

1. L' Assemblea Confederale è composta dai Soci Fondatori aderenti ed attivi, dai Soci Benemeriti, nonché dai Soci Confederati, operatori, Effettivi e Ordinari in regola con il versamento dei contributi dovuti alla confederazione.
2. l'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea ordinaria fissa le direttive per l'attività dell'associazione, approva ogni anno il bilancio e nomina il Consiglio Direttivo nel rispetto dei limiti di cui al successivo articolo 11.
L'Assemblea straordinaria, con parere vincolante di almeno la metà dei soci Fondatori, approva le modifiche statuarie e delibera sullo scioglimento della Confederazione.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo Confederale mediante affissione nella bacheca presso la sede della Confederazione o, in alternativa, mediante raccomandata anche a mano o a mezzo fax, quindici giorni prima della data di riunione.
4. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere affisso, o spedito, fino a otto giorni prima della data di riunione.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell' ora della riunione nonché l'ordine del giorno; deve, inoltre, contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione.
6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida, in prima convocazione, quando siano presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati in Assemblea.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo Confederale, il quale può nominare tre scrutatori e il segretario; quest'ultimo può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Il Presidente ha facoltà di farsi assistere da un notaio che, in tal caso, assume funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di modifiche statutarie e di scioglimento della Confederazione.
8. Ciascun associato ha diritto ad un voto. In caso di impedimento, l'associato può farsi rappresentare per delega da altro associato avente diritto di voto. Nessun rappresentante può essere portatore di più di due deleghe.
9. E' rappresentante di una Associazione aderente lo stesso Presidente o altro componente del Consiglio, allo scopo delegato dal Presidente.
10. Possono assistere all'Assemblea il Direttore Generale, i Soci Onorari, i Soci Onorari, i Soci Partner ed i membri del Comitato Tecnico Scientifico della Confederazione.

ARTICOLO 11
CONSIGLIO DIRETTIVO CONFEDERALE

1. Il Consiglio Direttivo Confederale è composto da tre o da cinque membri, e durano in carica per 3 (tre) anni. Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo i Soci Fondatori e i Soci Benemeriti, salvo il caso di loro dimissioni dalla carica.
2. Qualora venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, o lo stesso fosse composto di un numero pari di membri, il medesimo Consiglio Direttivo nominerà per cooptazione i nuovi consiglieri. Eventuali lettere di dimissioni dalla carica dovranno essere indirizzate al Consiglio Direttivo presso la sede sociale. Le dimissioni così pervenute saranno considerate irrevocabili e, dalla data di ricezione, il Consiglio direttivo potrà procedere, per cooptazione, alla sostituzione del membro dimissionario.
3. Il Consiglio direttivo Confederale sostituisce il Collegio dei Probiviri, ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
4. Il Consiglio direttivo Confederale, in particolare:
a) delibera sull'ammissione dei soci e sull'ammontare della tassa di iscrizione e dei contributi associativi periodici;
b) istituisce sedi regionali, provinciali e delegazioni estere;
c) convoca l'assemblea sia in seduta ordinaria che straordinaria fissandone l'orine del giorno, la data e la sede. Esso delibera, in caso di necessità ed urgenza, sulle materie di competenza dell'assemblea, chiedendone la ratifica nella prima riunione;
d) delibera, con precisa motivazione e nel rispetto dei diritti di ciascuno della difesa, la sospensione cautelativa e la revoca degli incarichi nei confronti dei dirigenti che non osservino le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti, nonché l'indirizzo politico e morale della confederazione;
e) nomina il Presidente e uno o più Vice Presidenti che svolgeranno le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, fissa le indennità di carica del Presidente e i gettoni di presenza;
f) stipula contratti ed accordi con enti, Istituzioni e Società mirati allo sviluppo della Confederazione su tutto il territorio nazionale ed al soddisfacimento dei bisogni degli associati.

ARTICOLO 12
MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente con preavviso di almeno sette giorni a mezzo lettera raccomandata o per via telefax, da inviare a ciascun componente e recante l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno. E' altresì convocato quando ne facciano richiesta motivata, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno il 30% dei suoi componenti. Il Presidente provvede entro cinque giorni dalla richiesta . E' comunque possibile ovviare alle formalità di convocazione nei termini previsti, purché risultino regolarmente apposte le firme di tutti i membri del Consiglio nell'apposito registro delle presenze.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando sono presenti i due terzi dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza del presenti.

ARTICOLO 13
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO CONFEDERALE

1. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della confederazione di fronte ai terzi, agisce e resiste in giudizio ed ha la firma sociale, che può delegare.
2. Il Presidente, in particolare:
a) ha la gestione della confederazione ed attua le deliberazioni degli organi collegiali;
b) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo e dell' Assemblea;
c) delibera, su proposta del Consiglio direttivo, l'ordinamento degli uffici, adotta i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico, alle assunzioni e ai licenziamenti del personale;
d) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore della Confederazione, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo,
e) può esercitare, in caso di necessità e urgenza, i poteri del consiglio direttivo e dell'Assemblea, riferendo per la ratifica all'organo competente nella prima riunione successiva;
f) può avvalersi di un comitato di cui chiama a far parte oltre ai Vice presidenti ed al Direttore Generale, esponente di altre associazioni, tecnici ed esperti di particolare competenza.

ARTICOLO 14
DIRETTORE GENERALE

1. Il Consiglio direttivo può nominare il Direttore Generale, che dura in carica tre anni.
2. Il Consiglio Direttivo potrà delegare al Direttore Generale uno o più poteri di sua competenza e stabilisce il compenso dovuto.

ARTICOLO 15
COMITATO TECNICO SCIENTIFIC
O

1. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potrà essere costituito un Comitato tecnico scientifico composto da persone di provata competenza che condividono gli scopi della Confederazione. Il comitato ha il compito di svolgere attività di ricerca e collaborazione su argomenti rilevanti per lo sviluppo della confederazione e di valorizzare e promuovere l'attività della Confederazione stessa in ogni settore. La deliberazione del Consiglio Direttivo dovrà precisare la durata ed il funzionamento del comitato.

ARTICOLO 16
DELEGAZIONI E UFFICI

1. Con delibera del Consiglio Direttivo, la Confederazione può istituire delegazioni e uffici su tutto il territorio nazionale ed all'estero, nominandone il responsabile. Il Presidente del Consiglio direttivo Confederale può delegare l'assolvimento di determinate funzioni al responsabile locale così nominato.
Al Consiglio direttivo spetta in ogni caso la fissazione dei compiti e delle prerogative di tali delegazioni e uffici.
2. Il Consiglio Direttivo Confederale ha la facoltà di promuovere e autorizzare la costituzione in altri paesi di associazioni denominate, nella lingua locale, "AZIENDITALIA", aventi piena autonomia giuridica, patrimoniale ed organizzativa. I rapporti tra Confederazione e le Associazioni estere così costituite, sono disciplinati da apposite convenzioni.

ARTICOLO 17
PATRIMONIO SOCIALE

1. Il patrimonio sociale è formato dai beni mobili, immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso della Confederazione.

ARTICOLO18
PROVENTI DELLA CONFEDERAZIONE

1. I proventi della Confederazione sono costituiti da:
a) quote di ammissioni di nuovi soci;
b) contributi associativi annuali a carico dei soci;
c) proventi vari quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e da partecipazioni;
d) entrate attribuite direttamente alla Confederazione dallo Stato, da enti pubblici e da privati;
e) oblazioni volontarie.
2. Per il raggiungimento degli scopi sociali, il Consiglio direttivo provvederà di anno in anno a stabilire il valore delle quote, anche diverso a seconda del tipo di socio.
3. La quota associativa non è rivalutabile né trasmissibile, salvo il caso di trasferimento a causa di morte.

ARTICOLO 19
ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario avrà inizio il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre di ciascun anno. Annualmente si procederà alla redazione ed approvazione del rendiconto economico e finanziario, dandone idonea pubblicità mediante affissione nella bacheca presso la sede della Confederazione.

ARTICOLO 20
DECADENZA E RECESSO

1. La qualità di Socio della Confederazione si perde per recesso e decadenza. Tale perdita comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale e non estinguere le obbligazioni derivanti dal pagamento dei contributi dovuti per l'esercizio in corso.
2. La volontà di recedere alla Confederazione deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi al Consiglio Direttivo Confederale almeno tre mesi prima della scadenza della quota associativa annua. In mancanza di regolare disdetta nei termini, il Socio sarà comunque tenuto al pagamento della quota associativa.
3. La decadenza dalla qualità di Socio della confederazione è dichiarata dal Consiglio Direttivo Confederale per:
a) mancato pagamento anche di una sola quota associativa nonostante formale sollecito;
b) violazione statuaria o di deliberati degli organi, contestata nelle forme di rito,
c) cessazione dell'attività o inefficienza rispetto ai requisiti stabiliti ai sensi del precedente articolo 4.

ARTICOLO 21
ASSENZE

1. Tutti coloro che ricoprono incarichi associativi e che per tre volte consecutive non partecipano alle riunioni indette, potranno, a giudizio insindacabile del Consiglio direttivo Confederale, essere considerati dimissionari.
2. Le cariche resesi vacanti in corso di mandato, vengono ricoperte secondo le ordinarie modalità nella prima riunione del Consiglio Direttivo, successiva al verificarsi dalla vacanza.
3. Non può assumere cariche confederali o decade dalla carica di rappresentante di una associazione aderente, chi abbia violato le norme statuarie o non sia in regola con il pagamento dei contributi.

ARTICOLO 22
CONTROVERSIE

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Confederazione e gli Associati, sarà demandata al Consiglio Direttivo Confederale la sua pacifica composizione.
2. qualora le parti non accettassero il lodo del consiglio direttivo, la controversia sarà deferita alle decisioni di un Collegio composto da tre arbitri designati da ciascuna della parti ed il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio sarà scelto di comune accordo.
3. In caso di mancata nomina del terzo arbitro, la designazione sarà fatta dal Presidente del Tribunale di Napoli.
4. Gli arbitri opereranno quali amichevoli compositori senza formalità procedurali e comporranno la controversia secondo equità e nello spirito del presente Statuto.

ARTICOLO 23
SCIOGLIMENTO DELLA CONFEDERAZIONE

1. In caso di scioglimento della Confederazione, l'Assemblea provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e le modalità di azione.

ARTICOLO 24
INTERPRETAZIONE INTEGRATIVA DELLO STATUTO

1. Per i casi non previsti dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile.


Confederazione Nazionale Medici Chirurghi, Odontoiatri e Professionisti iscritti agli albi
Allegato "A" Rep. N.21582 Raccolta N.2890
AZIENDITALIA
CONFEDERAZIONE NAZIONALE PER LO SVILUPPO E L'ASSISTENZA ALLE
IMPRESE