
S T A T U T O
ARTICOLO
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DENOMINAZIONE E AMBITI DI RAPPRESENTANZA
1. La "AZIENDITALIA - CONFEDERAZIONE NAZIONALE PER LO SVILUPPO E L'ASSISTENZA
ALLE IMPRESE" - è l'espressione nazionale unitaria dei soggetti
imprenditoriali e professionali che operano in tutti i settori economici e
del terziario, organizzati e non in forma associativa.
2. La confederazione costituisce il sistema di rappresentanza e tutela dei
soggetti di cui al primo comma.
3. L'adesione alla Confederazione comporta l'osservanza del presente Statuto
e la piena accettazione dei suoi principi.
4. La Confederazione ha durata illimitata
5. La Confederazione non ha fini di lucro né vincoli politici. Ha sede
in Monte di Procida (NA) e può istituire delegazioni e uffici sia in
Italia che all'estero, secondo le modalità stabilite dal successivo
articolo 16.
ARTICOLO
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SCOPI
1.
La Confederazione si propone :
a) la tutela e la rappresentanza dei settori economici e professionali che
in essa si organizzano, nei confronti delle istituzioni pubbliche e private,
nonché delle organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali,
anche a livello internazionale;
b) la valorizzazione degli interessi economici e sociali degli associati ed
il riconoscimento del ruolo sociale degli stessi.
2. In vista di tali scopi, essa è impegnata a svolgere, in particolare,
le seguenti funzioni:
a) promuovere la formazione imprenditoriale e l'elevazione culturale degli
associati e degli addetti ai settori rappresentati;
b) divenire interlocutore privilegiato del mondo economico, stabilendo rapporti
con le realtà più rappresentative, quali associazioni di categoria,
sindacati, camere di commercio, ministeri;
c) raccogliere informazioni, redigere relazioni, promuovere e organizzare
ricerche e studi, dibattiti e convegni, su temi di interesse nazionale e internazionale,
effettuare e partecipare a programmi di ricerca scientifica, tecnologia, di
sperimentazione tecnica e di aggiornamento, anche con riferimento ai servizi
alle imprese, alle tecniche progettuali, organizzative e finanziarie;
d) favorire lo sviluppo delle strutture economiche, anche attraverso forme
di collaborazione e di interscambio commerciale e professionale tra gli associati;
e) stipulare convenzioni per conseguire migliori condizioni contrattuali in
tutti i settori di attività di interesse della Confederazione e degli
associati;
f) assistere e coordinare gli associati e le associazioni aderenti nelle attività
di tutela e promozione, secondo i rispettivi ambiti di competenza;
g) promuovere la costituzione di istituti, società, associazioni ed
enti, di qualsiasi natura giuridica, finalizzati allo sviluppo dei settori
e degli associati rappresentati, alla formazione professionale, nonché
all'assistenza tecnica, finanziaria, previdenziale, sociale culturale delle
stesse;
h) sostenere, promuovere, organizzare e gestire mezzi di comunicazione ed
attività editoriali (con esclusione della pubblicazione di quotidiani)
ed informative, utilizzando ogni mezzo tecnologico;
i) esercitare ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi e disposizioni
di Autorità pubbliche o da deliberazioni dei propri organi.
La confederazione potrà prestare la sua collaborazione ad enti o associazioni
per lo sviluppo di iniziative dirette alla realizzazione dei suoi scopi o
che si inquadrino negli stessi; potrà, inoltre, perseguire i suoi scopi
mediante il collegamento con altre associazioni, giuridicamente autonome rispetto
ad essa, le quali perseguano la realizzazione degli scopi nell'ambito di più
ristrette circoscrizioni territoriali, o in rapporto a differenziate categorie
di associati o a distinti settori di attività. In tal caso, la confederazione
non risponderà delle obbligazioni assunte dalle associazioni ad essa
collegate. Al fine di regolare i rapporti con le associazioni collegate, la
confederazione potrà stipulare specifiche convenzioni, le quali potranno
anche stabilire forme di sovvenzione, con i propri fondi, alle associazioni
collegate, con facoltà di impartire direttive alle stesse.
ARTICOLO
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SOCI
1.
La confederazione è costituita da:
a) Soci Fondatori: coloro che ne hanno promosso la costituzione;
b) Soci Onorari: persone fisiche di riconosciuto prestigio in ambito economico,
accademico, giuridico, diplomatico e dei servizi, sia nazionali che internazionali;
c) Soci partner: persone fisiche e giuridiche, opinion leader, istituzioni
e altri enti di altro profilo, nazionali ed internazionali, che aderiscono
e favoriscono gli scopi primari della Confederazione, vitalizzandone i fini
istituzionali;
d) Soci Benemeriti:persone fisiche che abbiano acquisito particolare benemerenze
nei confronti della Confederazione;
e) Soci Confederati: associazioni di liberi professionisti e di categoria
che operano in tutti i settori economici del terziario;
f) Soci Collegati: persone fisiche e giuridiche aderenti alle singole associazioni
Confederate;
g) Soci effettivi: soggetti imprenditoriali e professionali che operano in
tutti i settori economici e del terziario, non organizzati in forma associativa;
h) Soci Operatori:soggetti imprenditoriali e professionali non organizzati
in forma associativa che operano in tutti i settori economici e del terziario,
residenti in aree di particolare interesse per la confederazione;
i) Soci Ordinari:persone fisiche e giuridiche non organizzate in forma associativa;
j) Soci Aggregati: persone fisiche e giuridiche dipendenti e/o clienti dei
Soci Effettivi.
2. I Soci Fondatori, i Soci Onorari, i Soci Partner e i Soci Benemeriti, nominati
con delibera del Consiglio Direttivo Confederale, non sono tenuti al versamento
dei contributi periodici, ma possono comunque contribuire alla dotazione dei
fondi della Confederazione. I Soci Onorari ed i Soci Partner non hanno diritto
di voto nelle Assemblee, cui possono partecipare quali osservatori.
3. I Soci effettivi, i Soci Operatori, i Soci Ordinari e i Soci Confederati,
ammessi dal consiglio direttivo Confederale a suo insindacabile giudizio,
sono tenuti al versamento dei contributi periodici stabiliti per ciascuna
categoria.
4. i Soci Collegati e i Soci Aggregati non possono far parte del Consiglio
Direttivo. Essi non sono tenuti al versamento dei contributi periodici ed
usufruiscono dei servizi forniti dalla confederazione, salve le eventuali
limitazioni deliberate dal Consiglio.
ARTICOLO 4
ADESIONE ALLA CONFEDERAZIONE
1.
Possono fare parte della Confederazione tutte le persone fisiche e giuridiche,
senza distinzione di nazionalità o cittadinanza, che in forma singola
od organizzate in Associazione:
a) accettano lo statuto della Confederazione;
b) rispettano le regole di comportamento previste dal presente statuto e dall'eventuale
regolamento;
c) contribuiscono con la partecipazione attiva e, ove previsto, con le quote
associative, alla vita ed allo sviluppo del sistema Confederale.
2. Il regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Confederale armonizza
le procedure di adesione, avendo presenti le esigenze di semplificazione e
di flessibilità del sistema.
3. Contestualmente alla domanda di adesione deve essere effettuato il deposito
di somma pari alla relativa quota, che sarà restituita in caso di mancato
accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo Confederale.
ARTICOLO
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ADESIONE DEI SOCI CONFEDERATI
1.
L'adesione dei Soci Confederati alla Confederazione è deliberata dal
Consiglio Direttivo Confederale, il quale decide con giudizio insindacabile
e senza obbligo di motivazione.
2. L'adesione comporta il pagamento delle quote associative deliberate dal
Consiglio Direttivo Confederale e l'accettazione del presente Statuto.
3. La domanda di adesione dei Soci confederati deve essere corredata da:
a) atto costitutivo e statuto della associazione richiedente;
b) elenco nominativo dei dirigenti e dei componenti degli organi associativi;
c) elenco nominativo dei propri associati.
ARTICOLO
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RAPPORTI TRA ASSOCIATI ED ASSOCIAZIONI CONFEDERATE
1.
La partecipazione alla Confederazione si realizza direttamente o mediante
l'adesione ad una delle Associazioni Confederate.
2. All'atto dell'adesione si verifica contestualmente l'inquadramento nella
Associazione Confederata e nella Confederazione.
3. L'adesione è riconosciuta a tutti gli effetti dal sistema Confederale.
4. Ogni Associazione Confederata deve fornire l'elenco aggiornato dei propri
associati.
5. Le modalità per l'attuazione del presente articolo sono determinate
dal Consiglio direttivo Confederale.
ARTICOLO
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RAPPORTI TRA ASSOCIAZIONI CONFEDERATE E CONFEDERAZIONE
1.
Gli statuti delle Associazioni Confederate devono essere compatibili con quello
della Confederazione
2. Eventuali controversie nei rapporti tra associazioni Confederate e Confederazione,
saranno deferite al consiglio direttivo confederale nei termini del presente
Statuto.
3. La confederazione ha diritto di compensare i debiti contributivi o di altra
natura delle Associazioni Confederate nei suoi riguardi, con i crediti o le
somme di loro pertinenza disponibili presso la Confederazione.
ARTICOLO
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RUOLO DEGLI ENTI COLLEGATI
1.
La confederazione può promuovere la formazione di Enti, Organismi e
società, esercitando su di essi un'azione di indirizzo finalizzata
a:
a) collegarne la strategia e le attività con gli obiettivi della confederazione;
b) assicurare, attraverso di essi, un grado elevato di efficienza nei servizi
agli associati ed alle strutture.
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RUOLO DELLA CONFEDERAZIONE
1.
La Confederazione:
a) esprime le linee di indirizzo per tutti gli associati e ne coordina l'attuazione;
b) assicura la ripartizione delle risorse straordinarie e dei benefici ad
essa riconosciuti, avendo riguardo a contemperare i diritti di ciascuno e
gli obiettivi del Sistema Confederale,
c) cura la formazione dei Quadri Direttivi del Sistema Confederale;
d) promuovere studi e ricerche in materia di politica economica;
e) stipula contratti e accordi nazionali ed internazionali con Enti, Istituti
e Società di qualsiasi natura giuridica, finalizzati allo sviluppo
dei settori rappresentati, alla formazione professionale, alla prestazione
di servizi, nonché all'assistenza e consulenza tecnica, finanziaria,
legale;
f) realizza la forza rappresentativa necessaria alla risoluzione dei problemi
degli associati.
2. Per il più efficace espletamento del proprio ruolo, la confederazione
può decentrare le funzioni di cui alle lettere c) e d) del primo comma,
alle Associazioni confederate e alle relative strutture.
ARTICOLO
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ASSEMBLEA CONFEDERALE
1.
L' Assemblea Confederale è composta dai Soci Fondatori aderenti ed
attivi, dai Soci Benemeriti, nonché dai Soci Confederati, operatori,
Effettivi e Ordinari in regola con il versamento dei contributi dovuti alla
confederazione.
2. l'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea ordinaria fissa le direttive per l'attività dell'associazione,
approva ogni anno il bilancio e nomina il Consiglio Direttivo nel rispetto
dei limiti di cui al successivo articolo 11.
L'Assemblea straordinaria, con parere vincolante di almeno la metà
dei soci Fondatori, approva le modifiche statuarie e delibera sullo scioglimento
della Confederazione.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo Confederale
mediante affissione nella bacheca presso la sede della Confederazione o, in
alternativa, mediante raccomandata anche a mano o a mezzo fax, quindici giorni
prima della data di riunione.
4. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere affisso,
o spedito, fino a otto giorni prima della data di riunione.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno
e dell' ora della riunione nonché l'ordine del giorno; deve, inoltre,
contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione.
6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida, in prima
convocazione, quando siano presenti la metà più uno degli aventi
diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più
uno dei voti rappresentati in Assemblea.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo
Confederale, il quale può nominare tre scrutatori e il segretario;
quest'ultimo può essere scelto anche tra persone estranee ad essa.
Il Presidente ha facoltà di farsi assistere da un notaio che, in tal
caso, assume funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è
obbligatoria in caso di modifiche statutarie e di scioglimento della Confederazione.
8. Ciascun associato ha diritto ad un voto. In caso di impedimento, l'associato
può farsi rappresentare per delega da altro associato avente diritto
di voto. Nessun rappresentante può essere portatore di più di
due deleghe.
9. E' rappresentante di una Associazione aderente lo stesso Presidente o altro
componente del Consiglio, allo scopo delegato dal Presidente.
10. Possono assistere all'Assemblea il Direttore Generale, i Soci Onorari,
i Soci Onorari, i Soci Partner ed i membri del Comitato Tecnico Scientifico
della Confederazione.
ARTICOLO
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CONSIGLIO DIRETTIVO CONFEDERALE
1.
Il Consiglio Direttivo Confederale è composto da tre o da cinque membri,
e durano in carica per 3 (tre) anni. Sono membri di diritto del Consiglio
Direttivo i Soci Fondatori e i Soci Benemeriti, salvo il caso di loro dimissioni
dalla carica.
2. Qualora venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo,
o lo stesso fosse composto di un numero pari di membri, il medesimo Consiglio
Direttivo nominerà per cooptazione i nuovi consiglieri. Eventuali lettere
di dimissioni dalla carica dovranno essere indirizzate al Consiglio Direttivo
presso la sede sociale. Le dimissioni così pervenute saranno considerate
irrevocabili e, dalla data di ricezione, il Consiglio direttivo potrà
procedere, per cooptazione, alla sostituzione del membro dimissionario.
3. Il Consiglio direttivo Confederale sostituisce il Collegio dei Probiviri,
ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e delibera con il
voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
4. Il Consiglio direttivo Confederale, in particolare:
a) delibera sull'ammissione dei soci e sull'ammontare della tassa di iscrizione
e dei contributi associativi periodici;
b) istituisce sedi regionali, provinciali e delegazioni estere;
c) convoca l'assemblea sia in seduta ordinaria che straordinaria fissandone
l'orine del giorno, la data e la sede. Esso delibera, in caso di necessità
ed urgenza, sulle materie di competenza dell'assemblea, chiedendone la ratifica
nella prima riunione;
d) delibera, con precisa motivazione e nel rispetto dei diritti di ciascuno
della difesa, la sospensione cautelativa e la revoca degli incarichi nei confronti
dei dirigenti che non osservino le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti,
nonché l'indirizzo politico e morale della confederazione;
e) nomina il Presidente e uno o più Vice Presidenti che svolgeranno
le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, fissa le
indennità di carica del Presidente e i gettoni di presenza;
f) stipula contratti ed accordi con enti, Istituzioni e Società mirati
allo sviluppo della Confederazione su tutto il territorio nazionale ed al
soddisfacimento dei bisogni degli associati.
ARTICOLO
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MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente con preavviso di
almeno sette giorni a mezzo lettera raccomandata o per via telefax, da inviare
a ciascun componente e recante l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora
della riunione, nonché dell'ordine del giorno. E' altresì convocato
quando ne facciano richiesta motivata, con l'indicazione dell'ordine del giorno,
almeno il 30% dei suoi componenti. Il Presidente provvede entro cinque giorni
dalla richiesta . E' comunque possibile ovviare alle formalità di convocazione
nei termini previsti, purché risultino regolarmente apposte le firme
di tutti i membri del Consiglio nell'apposito registro delle presenze.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando sono presenti
i due terzi dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza
del presenti.
ARTICOLO
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO CONFEDERALE
1.
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della confederazione
di fronte ai terzi, agisce e resiste in giudizio ed ha la firma sociale, che
può delegare.
2. Il Presidente, in particolare:
a) ha la gestione della confederazione ed attua le deliberazioni degli organi
collegiali;
b) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo e dell' Assemblea;
c) delibera, su proposta del Consiglio direttivo, l'ordinamento degli uffici,
adotta i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico, alle
assunzioni e ai licenziamenti del personale;
d) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a
qualsiasi titolo a favore della Confederazione, salvo successiva ratifica
da parte del Consiglio Direttivo,
e) può esercitare, in caso di necessità e urgenza, i poteri
del consiglio direttivo e dell'Assemblea, riferendo per la ratifica all'organo
competente nella prima riunione successiva;
f) può avvalersi di un comitato di cui chiama a far parte oltre ai
Vice presidenti ed al Direttore Generale, esponente di altre associazioni,
tecnici ed esperti di particolare competenza.
ARTICOLO
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DIRETTORE GENERALE
1.
Il Consiglio direttivo può nominare il Direttore Generale, che dura
in carica tre anni.
2. Il Consiglio Direttivo potrà delegare al Direttore Generale uno
o più poteri di sua competenza e stabilisce il compenso dovuto.
ARTICOLO
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COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
1. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potrà essere costituito un Comitato tecnico scientifico composto da persone di provata competenza che condividono gli scopi della Confederazione. Il comitato ha il compito di svolgere attività di ricerca e collaborazione su argomenti rilevanti per lo sviluppo della confederazione e di valorizzare e promuovere l'attività della Confederazione stessa in ogni settore. La deliberazione del Consiglio Direttivo dovrà precisare la durata ed il funzionamento del comitato.
ARTICOLO
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DELEGAZIONI E UFFICI
1.
Con delibera del Consiglio Direttivo, la Confederazione può istituire
delegazioni e uffici su tutto il territorio nazionale ed all'estero, nominandone
il responsabile. Il Presidente del Consiglio direttivo Confederale può
delegare l'assolvimento di determinate funzioni al responsabile locale così
nominato.
Al Consiglio direttivo spetta in ogni caso la fissazione dei compiti e delle
prerogative di tali delegazioni e uffici.
2. Il Consiglio Direttivo Confederale ha la facoltà di promuovere e
autorizzare la costituzione in altri paesi di associazioni denominate, nella
lingua locale, "AZIENDITALIA", aventi piena autonomia giuridica,
patrimoniale ed organizzativa. I rapporti tra Confederazione e le Associazioni
estere così costituite, sono disciplinati da apposite convenzioni.
ARTICOLO
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PATRIMONIO SOCIALE
1. Il patrimonio sociale è formato dai beni mobili, immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso della Confederazione.
ARTICOLO18
PROVENTI DELLA CONFEDERAZIONE
1.
I proventi della Confederazione sono costituiti da:
a) quote di ammissioni di nuovi soci;
b) contributi associativi annuali a carico dei soci;
c) proventi vari quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari
e da partecipazioni;
d) entrate attribuite direttamente alla Confederazione dallo Stato, da enti
pubblici e da privati;
e) oblazioni volontarie.
2. Per il raggiungimento degli scopi sociali, il Consiglio direttivo provvederà
di anno in anno a stabilire il valore delle quote, anche diverso a seconda
del tipo di socio.
3. La quota associativa non è rivalutabile né trasmissibile,
salvo il caso di trasferimento a causa di morte.
ARTICOLO
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ESERCIZIO FINANZIARIO
1. L'esercizio finanziario avrà inizio il 1° gennaio e terminerà
il 31 dicembre di ciascun anno. Annualmente si procederà alla redazione
ed approvazione del rendiconto economico e finanziario, dandone idonea pubblicità
mediante affissione nella bacheca presso la sede della Confederazione.
ARTICOLO
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DECADENZA E RECESSO
1.
La qualità di Socio della Confederazione si perde per recesso e decadenza.
Tale perdita comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale e
non estinguere le obbligazioni derivanti dal pagamento dei contributi dovuti
per l'esercizio in corso.
2. La volontà di recedere alla Confederazione deve essere comunicata
a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi al
Consiglio Direttivo Confederale almeno tre mesi prima della scadenza della
quota associativa annua. In mancanza di regolare disdetta nei termini, il
Socio sarà comunque tenuto al pagamento della quota associativa.
3. La decadenza dalla qualità di Socio della confederazione è
dichiarata dal Consiglio Direttivo Confederale per:
a) mancato pagamento anche di una sola quota associativa nonostante formale
sollecito;
b) violazione statuaria o di deliberati degli organi, contestata nelle forme
di rito,
c) cessazione dell'attività o inefficienza rispetto ai requisiti stabiliti
ai sensi del precedente articolo 4.
ARTICOLO
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ASSENZE
1.
Tutti coloro che ricoprono incarichi associativi e che per tre volte consecutive
non partecipano alle riunioni indette, potranno, a giudizio insindacabile
del Consiglio direttivo Confederale, essere considerati dimissionari.
2. Le cariche resesi vacanti in corso di mandato, vengono ricoperte secondo
le ordinarie modalità nella prima riunione del Consiglio Direttivo,
successiva al verificarsi dalla vacanza.
3. Non può assumere cariche confederali o decade dalla carica di rappresentante
di una associazione aderente, chi abbia violato le norme statuarie o non sia
in regola con il pagamento dei contributi.
ARTICOLO
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CONTROVERSIE
1.
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Confederazione e gli Associati,
sarà demandata al Consiglio Direttivo Confederale la sua pacifica composizione.
2. qualora le parti non accettassero il lodo del consiglio direttivo, la controversia
sarà deferita alle decisioni di un Collegio composto da tre arbitri
designati da ciascuna della parti ed il terzo, che fungerà da Presidente
del Collegio sarà scelto di comune accordo.
3. In caso di mancata nomina del terzo arbitro, la designazione sarà
fatta dal Presidente del Tribunale di Napoli.
4. Gli arbitri opereranno quali amichevoli compositori senza formalità
procedurali e comporranno la controversia secondo equità e nello spirito
del presente Statuto.
ARTICOLO
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SCIOGLIMENTO DELLA CONFEDERAZIONE
1. In caso di scioglimento della Confederazione, l'Assemblea provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e le modalità di azione.
ARTICOLO
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INTERPRETAZIONE INTEGRATIVA DELLO STATUTO
1. Per i casi non previsti dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile.